La legge di stabilità 2016 annuncia l’aumento della soglia per le convenzioni contanti, l’abolizione delle norme riguardanti il pagamento dei canoni di locazione e l’iter dei trasporti su strada.
Le novità riguardanti l’antiriciclaggio, sono molte e tutte contenute nella legge di stabilità 2016 che è in vigore dal 1° Gennaio 2016. La prima riguarda quella presente nell’art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 21.11.2007 n. 231 che aumenta da € 999,99 a € 2.999.99 il limite oltre il quale non è possibile effettuare trasferimenti, tra individui diversi, di denaro contante, libretti di depositi o postali al portatore e titoli al portatore in euro o valuta estera.
Tale deposizione, agendo sul comma 1 dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 2312007, lascia sorprendentemente al limite vecchio di € 999,99 l’importo massimo che può essere pagato tramite assegno trasferibile. Dunque, non ci sono stati cambiamenti per il comma 5 dell’articolo 49 che comunica che gli assegni bancari per importi corrispondenti o superiori ai € 1.000 devono presentare l’indicazione del nome o della regione dell’intestatario e la nota di non trasferibilità.
Per di più, al comma 904 della suddetta legge di stabilità, viene specificato che l’obbligo di procedere al pagamento resta bloccato, tramite l’utilizzo di strumenti telematici, di pensioni, stipendi e qualsiasi altro pagamento a titolo erogato, di somma superiore ai mille euro.
Ciò vuol dire che, diversamente dall’anno precedente, dal primo Gennaio 2016 ci sono due limiti differenti tra loro per le transazioni in contanti e per la distribuzione di assegni bancari e postali, trasferibili. Oltre ciò, per quanto riguarda il servizio di rimessa del denaro degli istituti di pagamento l’entrata è di € 1.000. Attualmente, è presente anche una variazione in aumento per gli sportelli cambiavalute.
Per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, il limite è pari a € 3.000 rispetto ai € 2.500 precedenti. Inoltre, sono state abolite altre due deposizioni che avevano procurato notevoli disagi e difficoltà: il pagamento, unicamente in modo tracciato, deve essere eseguito da parte di ogni individuo appartenente alla filiera dei trasporti, per gli equivalenti dovuti per servizi resi in adempimento di un contratto di trasporto di merci su strada.
E, il pagamento di forme e modalità differenti dal denaro contante che ne accertano la tracciabilità, dei canoni di locazione di unità abrasive eliminati alloggi di edilizia residenziale pubblica. Il 5 Febbraio 2014, il Dipartimento del Tesoro del MEF è intervenuto per specificare che ai fini sanzionatori di limite d’importo per il pagamento liquido era quello generale, cioè inferiore di € 1.000.
Oltre ciò, nella stessa nota, è precisato che, per tenere traccia delle transazioni contanti, deve essere mostrata una prova documentale chiara, che ne attesta il pagamento del canone di locazione.